Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 462/01 che definisce l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre gli impianti a verifica periodica e prevede la nuova modalità di omologazione e verifica degli impianti di terra, degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, che il datore di lavoro ha l’obbligo di osservare Questo regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al D.P.R. 547/55, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di Istruzione e di Beneficenza".
Con direttiva datata 11 marzo 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 maggio 2002, il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito le caratteristiche che devono possedere gli Organismi Abilitati a tali prestazioni.
In passato tali attività potevano essere affidate a professionisti o imprese installatrici ed il datore di lavoro si limitava a denunciare l’impianto (presentando i modelli A, B, C all’Ispesl, Asl/Arpa) senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano le omologazioni e/o verifiche di legge. Ora, ai sensi del DPR 462/01, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (quale EN Measure), o all’Asl/Arpa, la verifica periodica; in caso contrario sarà ritenuto responsabile, civilmente e penalmente, in caso di infortunio sull’impianto (in seguito alla mancata verifica), e sono previste sanzioni penali in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Ispettorato del Lavoro, Nas, ecc.).





