Legge 46/90 ( impianti realizzati dal 13/03/1990 al 26/03/2008)
La legge 46/90 si applicava a:
- edifici ad uso civile per i quali erano soggetti gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.
L'obbligo di progetto, redatto da professionista iscritto negli albi professionali, era obbligatorio per i seguenti impianti
- utenze condominiali con P> 6kW;
- unità immobiliari residenziali con S> 400mq;
- immobili ad uso produttivo e/o S > 200mq;
- impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
- ambienti e/o impianti soggetti a normativa specifica;
- impianti di protezione scariche atmosferiche.
Impianti soggetti al D.M. 37/08 (realizzati dal 27/03/2008)
Il DM 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Obbligo di progetto: il progetto è sempre obbligatorio. La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
- Edifici ad uso civile:
- Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW;
- unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi:
- quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione)
- quando la superficie è maggiore di 200 mq;
- quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente,
di ambienti soggetti a normativa specifica, quali:
- locali medici locali per i quali sussista pericolo d'esplosione;
- locali a maggior rischio in caso d'incendio (Ma.R.C.I.).
- Impianti elettronici: Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:Gli impianti di protezione
dalle scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano almeno uno dei
seguenti requisiti:
- Il volume dell'edificio supera i 200 mc;
- per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale;
- per le unità abitative quando superano i 400 mq;
- per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata;
- Impianti di rivelazione incendi:Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.





