DPR 462/01: Verifiche obbligatorie per gli impianti di messa a terra
Prima del 23 gennaio 2002:
La messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti con il modello A all'ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il modello B all'ISPESL per gli impianti di messa a terra e il modello C all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Una volta espletata la formalità dell'invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l'omologazione da parte dell'ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell'ASL/ARPA (esplosione).
Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l'omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l'omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall'ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Dopo il 23 gennaio 2002:
Sono abrogati i modelli A, B e C, sono modificate le modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
In sintesi le maggiori novità introdotte dal decreto sono:
- Maggiori responsabilità per l'installatore
- Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
- Introduzione di Organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche





