Manutenzione periodica delle cabine
Il D.lgs. n. 81/2008 e il D.M. 37/2008 hanno previsto l’obbligo di effettuare una regolare manutenzione degli impianti elettrici (artt. 15, 64, 71 e 86, D.lgs. n. 81/2008, e art. 8, D.M. n. 37/2008).
D.lgs. n. 81/08 - Art. 15:
"Le misure generali di tutela e della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ..... la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti"
D.lgs. n. 81/08 - Art. 64:
"Obblighi del datore di lavoro: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica ….”
D.lgs. n. 81/08 - Art. 86:
"...il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della Sicurezza … L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza".DM 37/08 - Art. 8:
"Obblighi del committente o del proprietario: …Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate".
La norma CEI 0-15, in vigore dal 1° giugno 2006 , disciplina le attività di manutenzione e verifica delle cabine ed è:
- Un riferimento normativo alla regola dell’arte della manutenzione per gli utenti con potenza disponibile < 400 kW ;
- Fornisce indicazioni sulla scelta dell’impresa di manutenzione e nei confronti di quest’ultima chiarisce la natura delle prestazioni assunte in appalto.
- Contiene una serie di schede operative che codificano gli interventi manutentivi da effettuare sulle principali apparecchiature e definisce per la prima volta una periodicità.
Per manutenzione la norma CEI 0-15, in vigore dal 1° giugno 2006 intende:
- Interventi finalizzati al contenimento del degrado e per far fronte ad eventi accidentali;
- Interventi con rinnovo e/o sostituzione di sue parti che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni.
Non rientrano nella definizione di manutenzione:
- La costruzione di nuove parti;
- La trasformazione e gli ampliamenti degli impianti di cabina;
- Le manovre di esercizio e di messa in sicurezza.
L’Impresa di manutenzione deve essere abilitata (Decreto n. 37/08 art. 3). L’Impresa deve dimostrare la propria professionalità e quella specifica dei propri addetti alla manutenzione.
Il Committente ha la responsabilità della scelta.
L’Impresa Appaltatrice che è identificata contrattualmente anche quale RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (CEI 11-27) deve predisporre;
- le schede di manutenzione,
- compilare una lista delle apparecchiature da mantenere;
- stabilire la periodicità della manutenzione in base allo stato di degrado delle stesse.
Se l’Impresa appaltatrice è titolare di un contratto che NON la identifica come RESPONSABILE DELL’ IMPIANTO deve ricevere le relative schede di manutenzione dal Responsabile dell’impianto del COMMITTENTE ed attenervisi.
Per pianificare la manutenzione è necessario prevedere una Check-List dell’impianto per valutarne lo stato di conservazione. Pertanto son indispensabili almeno i seguenti passaggi:
- Scegliere una ditta idonea per l’effettuazione della manutenzione;
- Stipulare un contratto ove sia identificato chi sia il Responsabile di impianto;
- Effettuare una verifica preliminare dello stato dell’impianto;
- Definire un elenco preciso e dettagliato delle apparecchiature;
- Reperire tutta ll documentazione tecnica: progetti, planimetrie, documentazione dei fornitura delle apparecchiature;
- Pianificare la manutenzione, anche tenendo conto delle schede allegate alla CEI 0-15;
- Predisporre la documentazione di registrazione della manutenzione effettuata.





